Via del Mare: non è avvenuta la concertazione prevista dalla legge
Con delibera 988 del 21/04/2009 la giunta regionale del Veneto dichiara di pubblica utilità la realizzazione della cosiddetta “via del mare”. Ciò che è saltato subito all’occhio alla giunta precedente e alla lista Essere Meolo è stata l’assoluta mancanza di concertazione tra la Regione e gli enti locali riguardo la realizzazione di un’opera di portata così rilevante.I sospetto di vizio di forma trova conferma nella legge regionale 15/2009, che contiene norme per la realizzazione di infrastrutture di trasporto, per la progettazione, realizzazione e gestione di autostrade e strade a pedaggio regionali e relative disposizioni in materia di finanza di progetto e conferenza di servizi. Secondo la legge, la dichiarazione di pubblica utilità dovrebbe essere integrata dagli esiti della concertazione. Riportiamo per intero il terzo comma dell’articolo 11 di tale legge:
Nel caso di un progetto proposto a cura di soggetto privato o pubblico non coincidente con l’amministrazione competente alla sua approvazione, il proponente presenta il progetto di intervento alla suddetta amministrazione che, entro i successivi novanta giorni, esprime la propria valutazione sulla proposta. Nel caso di riconoscimento del pubblico interesse della proposta presentata la stessa, integrata con gli esiti della concertazione condotta a cura dell’amministrazione competente secondo le procedure di cui all’articolo 13, viene posta a base della gara di aggiudicazione.
L’articolo 13 citato nel comma di cui sopra indica nella Conferenza dei servizi la modalità con cui effettuare la concertazione necessaria alla dichiarazione di pubblica utilità. In particolare vengono individuate due fasi distinte: nella prima fase, detta preliminare, si verifica (articolo 13, comma 3):
la fattibilità dell’intervento infrastrutturale sulla base del progetto preliminare, il quale individua la localizzazione di massima e analizza le principali caratteristiche progettuali evidenzianti, in particolare, la valenza e le ricadute sulla situazione viabilistico–infrastrutturale, ambientale comprensiva degli interventi di mitigazione ambientale, urbanistico–territoriale ed economico–sociale ed è condotta anche sulla scorta di preventive indicazioni fornite dalle amministrazioni locali
Nella fase successiva avviene (sempre articolo 13 comma 3):
la valutazione conclusiva del progetto definitivo dell’intervento infrastrutturale, ivi comprese le eventuali osservazioni presentate ai sensi del comma 5, e deve attivarsi entro 180 giorni dalla conclusione della fase preliminare
NON C’E’ STATA ALCUNA CONCERTAZIONE!!!
Nel caso di un progetto proposto a cura di soggetto privato o pubblico non
coincidente con l’amministrazione competente alla sua approvazione, il proponente
presenta il progetto di intervento alla suddetta amministrazione che, entro i successivi
novanta giorni, esprime la propria valutazione sulla proposta. Nel caso di
riconoscimento del pubblico interesse della proposta presentata la stessa, integrata
con gli esiti della concertazione condotta a cura dell’amministrazione competente
secondo le procedure di cui all’articolo 13, viene posta a base della gara di
aggiudicazione.
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